Al giudizio di ottemperanza proposto dall’avvocato distrattario nell’ambito di un processo ex legge Pinto si applica l’esenzione dal pagamento del contributo unificato

Al giudizio di ottemperanza promosso dal ricorrente per ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento dei compensi professionali liquidati in suo favore quale procuratore distrattario nell’ambito di un processo ex Legge Pinto, si applica l’esenzione dal pagamento del contributo unificato previsto dall’art.10 comma 1 del D.P.R. n.115 del 2002.

E’ quanto affermato dalla Commissione Tributaria provinciale di Salerno, sez. VIII, con la sentenza n.1856 del 27/10/2020.

La vicenda

Un avvocato, in qualità di difensore di se stesso, con reclamo/ricorso ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 564 del 1992 notificato al TAR Campania presso la sede staccata di Salerno e presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e con successiva memoria illustrativa, chiedeva alla Commissione Tributaria provinciale l’annullamento del Provvedimento del TAR, notificato a mezzo PEC, che lo invitava a pagare il contributo unificato di Euro 300,00 relativamente al giudizio, intentato nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per l’ottemperanza del decreto con il quale la Corte d’Appello di Salerno, nell’ambito di un giudizio ex art. 3 della L. n. 89 del 2001, aveva condannato detto Ministero al pagamento in suo favore, in qualità di procuratore antistatario, della somma di Euro 1150,00 per spese ed onorari, oltre accessori di legge.

Si costituiva in giudizio il TAR Campania con memoria controdeduttiva,

Oggetto della controversia

Oggetto della controversia era l’esenzione dal pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 10, comma 1 del DPR n. 115 del 2002 per i giudizi in materia di equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001 (legge Pinto). In particolare, il contrasto tra le parti verteva sull’applicabilità, invocata dal ricorrente e negata dal TAR resistente, della predetta esenzione al contributo dovuto per l’introduzione del giudizio di ottemperanza promosso dal ricorrente per ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento dei compensi professionali liquidati in suo favore quale procuratore distrattario nell’ambito di un processo ex legge Pinto.

Decisione

La Commissione Tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

Secondo i giudici, la tesi denegatoria, sostenuta dall’Amministrazione resistente, che pretende di limitare l’esenzione esclusivamente al giudizio attivato per l’ottemperanza della condanna all’indennizzo in favore degli aventi diritto, è frutto di una lettura della norma ingiustamente ed immotivatamente restrittiva.

La stessa infatti non considera che la condanna del Ministero della Giustizia al ristoro di spese e compensi professionali pronunciata in favore del difensore distrattario, sicuramente inserita in un giudizio ex lege Pinto, che gode della predetta esenzione in tutte le sue fasi, scaturisce dall’applicazione del principio di soccombenza, ma risponde alla stessa esigenza risarcitoria e di tutela del soggetto danneggiato, che è sottesa alla L. n.89 del 2001; inoltre, pur essendo obbligazione sicuramente autonoma, tanto da potere essere azionata in via esecutiva indipendentemente dalla obbligazione principale, è in ogni caso accessoria e dipendente da quest’ultima, costituita dalla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo in favore dell’avente diritto.

I giudici, inoltre, ricordano che la carta dei servizi del TAR Puglia – sezione di Lecce – (anno 2019) e del TAR del Trentino-Alto Adige – sede di Trento (anno 2018) prevedono espressamente che l’esenzione si estenda anche al ricorso proposto dal difensore antistatario in sede di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di giustizia direttamente riconosciute dalla Corte d’Appello con il decreto che liquida l’indennizzo, “a prescindere dal cumulo delle due domande di ottemperanza”.

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