LEGGE PINTO - Equa riparazione

Ritieni di aver subito un pregiudizio dall’eccessiva durata del tuo processo?

La legge n.89/2001 (c.d. legge Pinto) ti consente di ottenere un’equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della lunghezza del procedimento giudiziale nel quale sei stato parte.

Tra i principali problemi della giustizia italiana vi è proprio l’eccessiva lungaggine che caratterizza i procedimenti giudiziali innanzi al giudice civile, penale ed anche amministrativo.

Per questo la Legge Pinto, L. 89/2001, è intervenuta, prevedendo il diritto ad ottenere  un’equa riparazione a favore di tutti coloro che per via dell’irragionevole durata del processo hanno subito un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Ma quando si considera irragionevole la durata di un processo?

La durata del processo è considerata irragionevole se eccede la durata di:

  • 3 anni per i procedimenti di primo grado;
  • 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio di legittimità;
  • 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;
  • 6 anni per le procedure concorsuali.

In ogni caso, il termine  ragionevole si considera rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.

Come si può chiedere l’equa riparazione?

La domanda si propone con ricorso, che deve essere presentato dalla persona che ha subito il danno assistita da un legale munito di procura speciale, al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo.

Il ricorso deve essere proposto nei confronti del Ministero della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare e del Ministero dell’Economia negli altri casi.

Una volta presentato il ricorso, il Presidente della Corte d’Appello prende una decisione entro trenta giorni con decreto esecutivo motivato.

Quali sono i termini per fare il ricorso?

La domanda di equa riparazione può essere presentata entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

E’ però possibile, a seguito della sentenza n. 88/2018 della Corte Costituzionale, presentare ricorso per un’equa riparazione ancor prima che si concluda il procedimento presupposto.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale della Legge Pinto nella parte in cui “non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.

A quanto può ammontare l'indennizzo?

Il giudice può, a titolo di equa riparazione, prevedere un risarcimento non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, in cui il processo abbia ecceduto la durata ragionevole.

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