La domanda di equa riparazione può essere presentata entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
E’ però possibile, a seguito della sentenza n. 88/2018 della Corte Costituzionale, presentare ricorso per un’equa riparazione ancor prima che si concluda il procedimento presupposto.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale della Legge Pinto nella parte in cui “non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.