Sinistro con monopattino elettrico: chi risarcisce i danni?

Recentemente il Governo ha voluto promuovere l’economia green  e la circolazione con mezzi  non inquinanti, incentivando  l’acquisto  di  biciclette e monopattini  elettrici.

Il monopattino elettrico viene equiparato ai velocipedi ai sensi del Codice della Strada.

Tali mezzi, non soggetti a immatricolazione e targatura, devono rispettare determinati requisiti:

  • avere un motore elettrico di potenza non superiore a 500 w;
  • essere dotati di un regolatore di velocità che non consenta di superare i 25 km/h, quando viaggia su strada, ed i6 km/h, quando circola in un’area pedonale;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche e di luci;
  • riportare la marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
  • non essere dotati di posto a sedere.

Per condurre i monopattini elettrici non sono previsti titoli abilitativi, ma bisogna aver compiuto i 14 anni di età, con l’obbligo per i soggetti minori di indossare il casco.

Non è possibile trasportare altre persone, animali o oggetti, ed è vietato condurre animali o farsi trainare da altro mezzo.

Il monopattino elettrico, inoltre, può circolare su tutte le strade urbane in cui vige un limite di velocità pari o inferiore ai 50 km/h. Sono, invece, escluse le strade urbane con limite velocità superiore o quelle dove è espressamente vietata la circolazione dei velocipedi. E’ vietata la circolazione sui marciapiedi. Sulle strade extraurbane è possibile la circolazione, ma solo all’interno di piste ciclabili.

Per quanto riguarda i limiti di velocità, i monopattini elettrici devono rispettare il limite di 25 km/h quando circolano su strada e di 6 Km/h quando circolano in aree pedonali.

Il monopattino elettrico è soggetto all’applicazione delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada ed, in particolare, dall’art. 182, che disciplina la circolazione dei velocipedi, oltre che, in caso di violazione, alle relative sanzioni.

Non è, infine, previsto alcun obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa. Ciò, però, non esclude la responsabilità civile per i danni cagionati a cose e persone.

In caso di sinistro, il conducente o i genitori ( nel caso di minore), si potrebbe trovare a dover sostenere esborsi economici, anche di un certo rilievo, per risarcire i danni causati a terzi. E’ quindi importante rivolgersi immediatamente ad un professionista, così da avere sin da subito l’assistenza di un legale qualificato che tuteli i propri diritti.

Lo Studio Legale Iacobelli offre ai propri clienti un’accurata attività di consulenza ed assistenza legale in materia di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale. Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

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