Illegittima la cartella esattoriale se l’opposizione prefettizia non si è conclusa con una ordinanza-ingiunzione

L’opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada , deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione.

E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24702/20 depositata il 5 novembre.

La vicenda

Il V.L. venne multato dall’amministrazione comunale di Bari per divieto di sosta. Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio V.L. propose opposizione dinanzi al Prefetto di Bari e all’esito del procedimento amministrativo, il prefetto non emanò alcuna ordinanza ingiunzione, ma si limitò a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Dopo 3 anni, la Equitalia ETR s.p.a., quale agente della riscossione, notificò a V.L. una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori.

Avverso tale cartella V.L. propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, deducendo la nullità della cartella in quanto non fondata su di un titolo esecutivo.

Con sentenza del 29 ottobre 2011 il Giudice di pace di Bari rigettò l’opposizione, ritenendo che dal momento che la comunicazione con cui la Prefettura di Bari aveva reso noto all’opponente l’inammissibilità della sua opposizione non era stata “impugnata o contestata” da V.L., il verbale di contestazione della infrazione al Codice della Strada, era divenuto titolo esecutivo.

La sentenza venne appellata dal soccombente, ma il Tribunale di Bari con la sentenza del 15 giugno 2017 rigettò il gravame ritenendo in primo luogo che, essendo tardivo il ricorso in opposizione al Prefetto proposto dall’incolpato, il Prefetto non aveva alcun obbligo di emettere un provvedimento decisorio nel merito (e cioè una ordinanza-ingiunzione, nel casi di rigetto dell’opposizione, oppure un provvedimento di archiviazione della contestazione, nel caso contrario), ed in secondo luogo che comunque l’interessato non aveva mai “impugnato nè contestato” la comunicazione prefettizia di ritenuta inammissibilità dell’opposizione.

La sentenza d’appello era stata impugnata per cassazione da V.L. con ricorso fondato su un solo motivo.

Il motivo del ricorso

Con l’unico motivo il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza d’appello per avere il Tribunale ritenuto che egli rimase inerte a fronte della comunicazione con cui la prefettura gli aveva reso noto l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione al prefetto perchè tardivo.

Al contrario, il ricorrente afferma che aveva contestato con una lettera raccomandata la suddetta comunicazione e che, in ogni caso, il prefetto investito di una opposizione avverso il verbale di contestazione di una sanzione amministrativa per violazione del C.d.S., ha il dovere di emanare sempre e comunque una ordinanza-ingiunzione nel caso in cui confermi l’accertamento dell’infrazione.

Decisione e Motivazione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e con l’ordinanza n. 24702 del 05/11/2020 ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio.

La Suprema Corte ha affermato che l’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, introduce un procedimento amministrativo, il quale non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso.

Tanto stabilisce la L. 7 Agosto 1990, n.241, art. 2,  comma 1, il quale impone la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata.

Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace.

Se così non fosse l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualità in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo: in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardività del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 205 C.d.S., per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela.

La Corte, in fattispecie analoga, aveva del resto già ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al Codice della Strada, che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto, affermando che in questi casi è sempre “necessaria l’emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/2005, Rv. 584406 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17796 del 30.8.2011; Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 16/10/2006, Rv. 592616 – 01).

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