LEGGE PINTO – Equa riparazione

La legge n.89 del 24 Marzo 2001, cd legge Pinto, ha introdotto la possibilità di richiedere un’equa riparazione per coloro che hanno dovuto affrontare un processo con una durata eccessivamente lunga.

Quand’è che un processo eccede la ragionevole durata?

Il termine di ragionevole durata si considera violato quando il processo ecceda:

  • 3 anni in primo grado;
  • 2 anni in secondo grado;
  • 1 anno nel giudizio di legittimità.
  • Nel processo esecutivo il termine ragionevole è di 3 anni, mentre è di 6 anni nelle procedure concorsuali.

In ogni caso si considera rispettato il termine di ragionevole durata, se il giudizio è definito in modo irrevocabile in un termine non superiore a 6 anni.

Il ricorso ex legge Pinto

La domanda si propone con ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo, nei confronti del Ministero della Giustizia per i procedimenti ordinari, nei confronti del Ministero della Difesa per i procedimenti militari e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tutti gli altri casi.

Tuttavia, a seguito della sentenza n.88/2018 della Corte Costituzionale, è possibile proporre la domanda di equa riparazione anche in pendenza del procedimento.

Una volta ricevuta una domanda di equa riparazione, il Presidente della Corte d’appello o un magistrato designato a tal fine vi provvede entro 30 giorni con decreto esecutivo motivato. Se il ricorso è accolto, il giudice ingiunge al Ministero convenuto di pagare la somma liquidata senza dilazione e autorizza la provvisoria esecuzione.

A questo punto è onere della parte provvedere a notificare il ricorso e il decreto di accoglimento al Ministero convenuto entro il termine di 30 giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento, a pena di inefficacia del decreto stesso e senza possibilità di riproporre la domanda.

Se, invece, il ricorso è respinto, la domanda non può essere riproposta.

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