Il limite di velocità deve essere segnalato prima e dopo l’incrocio

In tema di segnaletica stradale dei limiti di velocità, è necessario che tra il segnale ed il luogo di effettivo rilevamento non vi siano intersezioni stradali. In tal caso, il limite deve essere nuovamente ribadito subito dopo l’incrocio.

E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.30664 del 27 Novembre 2018.

La vicenda

 Il Giudice di Pace di Pordenone rigettava l’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.s. (Limiti di velocità). L’opponente sosteneva l’illegittimità di tale verbale per l’inidoneo posizionamento della segnaletica stradale e, in particolare, per la mancata ripetizione del cartello dopo le intersezioni stradali presenti sul posto.

A seguito della conferma della sentenza del Giudice di Pace da parte del Tribunale di Pordenone, il soccombente proponeva ricorso in Cassazione.

Motivi di ricorso

Il ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1, avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento senza ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico della velocità nonostante che nel tratto di strada che intercorreva tra il posizionamento del segnale fisso e la postazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni con altre strade.

Decisione

La Cassazione riteneva il motivo di ricorso manifestamente fondato e cassava la sentenza impugnata con rinvio.

Infatti, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si era conformato alla giurisprudenza della Corte (in particolare, Cass. n.11018/2014) che ha statuito il principio di diritto in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poichè, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. C.d.S., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore), la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.

I Giudici osservavano inoltre che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.

Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione, ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali.

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