Atto di precetto nullo senza la notifica del titolo esecutivo

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.1096 del 21 Gennaio 2021.

La vicenda

G. intimava ai fratelli G.B. e G.D. precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.

I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio medesimo.

Avverso tale decisione G.B. e G.D. hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 479 c.p.c., dell’art. 480, comma 2 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c., e sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell’atto di precetto.

La decisione

Secondo i giudici della Suprema Corte, trova applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01).

Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata del Tribunale, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata dall’art. 480, comma 2 c.p.c.

Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.

La Cassazione riteneva, quindi, il ricorso fondato, cassava la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decideva nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2,, dichiarando la nullità dell’atto di precetto.

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