Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.28 del 2010, art.5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18/09/2020, n. 19596