L’art. 157 del Codice della Strada dispone che per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di far uso di apparecchi radiotelefonici.
Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato.
La ratio del divieto di cui all’art. 173 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), infatti, risiede nell’impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.
Cassazione civile, Sez. II, 23/10/2020, n. 23331
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