Buone prassi per la velocizzazione dei pagamenti degli indennizzi ex lege Pinto

Il Consiglio Nazionale Forense e ed il Ministero della Giustizia hanno elaborato un vero e proprio vademecum sulle buone prassi per rendere più celeri i pagamenti degli indennizzi ex lege Pinto.

Il documento ha lo scopo di fornire agli avvocati e ai cittadini informazioni utili al fine di pervenire ad una più rapida evasione delle richieste di indennizzo liquidati per la durata irragionevole del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89.

A tal fine il Ministero ha segnalato come molto spesso il competente ufficio si trovi a gestire una
grande mole di notifiche, richieste e documentazioni inviati contestualmente a plurimi indirizzi reperiti sui pubblici registri, non idonei allo scopo, e spesso reiterati, con ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti, per la difficoltà di accorpamento e di gestione delle richieste.
Da qui nasce la necessità di portare all’attenzione degli avvocati le corrette modalità per ottenere in tempi più ragionevoli la liquidazione degli indennizzi e delle spese di procedimento.

NOTIFICHE DEI DECRETI DI CONDANNA E DELLE SENTENZE DI OTTEMPERANZA

La notifica dei decreti di condanna del Ministero e delle sentenze di ottemperanza ai fini del passaggio in giudicato va fatta, nel termine di 30 giorni dal deposito del provvedimento (ex art. 5 dellla L. 89/2001) esclusivamente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato.
Ogni notifica al diverso indirizzo è improduttiva di effetti giuridici.
Si raccomanda pertanto di effettuare una sola notifica presso l’Avvocatura dello Stato e di evitare notifiche telematiche ad indirizzi reperiti sui pubblici registri.

UFFICI COMPETENTI AL PAGAMENTO

Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, visto l’elevato numero di decreti da pagare, che hanno causato un notevole arretrato, ha elaborato negli scorsi anni un Piano straordinario di rientro del debito che si avvale della collaborazione della Banca d’Italia e che interessa i decreti emessi successivamente all’1.9.2015 (data del deposito in Cancelleria) dalle Corti di Appello di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno. L’Accordo di collaborazione con la Banca d’Italia, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato il 18 febbraio 2020.

L’istruttoria delle pratiche e il pagamento dei decreti emessi dalle Corti di Appello rientranti nel Piano Straordinario viene effettuato direttamente dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Per i distretti di Corte di Appello diversi dai nove rientranti nel piano straordinario spetta all’Ufficio ragioneria della Corte di Appello che ha emesso i decreti di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi e delle spese in esso liquidate.
Tali Uffici sono competenti anche per il pagamento degli indennizzi stabiliti nelle sentenze emesse dalla Corte di cassazione nonché per l’esecuzione delle sentenze emesse dai Giudici amministrativi dopo l’1.10.2013 per l’ottemperanza di provvedimenti decisori.

RICHIESTE DI PAGAMENTO

La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate il creditore ha l’onere di rilasciare all’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 5/sexies della L. 89/2001 una dichiarazione, ai sensi degli art.li 45 e 46 della L. 89/2001 attestante:

  • la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo;
  • l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito;
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a versare;
  • la modalità di riscossione prescelta.

I modelli di dichiarazione, approvati dal Capo dipartimento per gli Affari di Giustizia ex art. 5/sexies L. 89/2001 con decreto del 28/09/2016, sono quattro:
A) mod. Pinto persona fisica (clicca)
B) mod. Pinto persona giuridica (clicca)
C) mod. Pinto antistatario (clicca)
D) mod. DSAN-eredi (clicca)
I modelli, scaricabili anche dal sito del Ministero della Giustizia sono in formato editabile, così da consentirne la compilazione con i programmi di video scrittura.
Al fine di facilitare la loro lettura si consiglia di predisporre la compilazione a mezzo del programma di videoscrittura (ad es. Microsoft Word etc).
I modelli debitamente compilati e sottoscritti dovranno poi essere inviati a mezzo PEC ai competenti Uffici, in uno con la documentazione.

Per i Distretti di Corte di appello che non rientrano nel Piano straordinario l’invio potrà essere fatto a mezzo PEC agli indirizzi reperibili sul sito della Corte di Appello interessata.

Per i nove distretti che rientrano nel piano straordinario i moduli, corredati dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviati a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it

Ai fini di una più veloce trattazione delle richieste di pagamento nell’oggetto della PEC le parti dovranno indicare la seguente dicitura:
Dichiarazioni / documentazione ex art. 5/sexies L. 89/2001, oltre al nome e al cognome del ricorrente, al numero di Ruolo Generale assegnato al ricorso e (per i soli distretti ricompresi nel piano straordinario) la Corte di Appello che ha emesso il provvedimento.
Al fine di evitare il superamento dei limiti dimensionali della PEC (30MB) si consiglia di non trasmettere più dichiarazioni con un unico invio, ma di generare una comunicazione per ogni richiedente.

E’ auspicabile che gli avvocati, nelle note e/o istanze inviate all’Amministrazione, indichino oltre alla PEC anche un indirizzo di posta ordinaria e/o un recapito telefonico.
Tale indicazione servirebbe a semplificare le comunicazioni informali, nel senso che in tutti i casi in cui l’interlocuzione si presta ad essere svolta per le vie brevi (ad es., la segnalazione che manca un allegato nella nota inviata), il funzionario assegnatario della pratica può contattare il legale con immediatezza, piuttosto che redigere una nota da spedire via PEC.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero di giustizia.